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  1. www.altalex.com › 2016/06/16 › delegazioneDelegazione - Altalex

    4 de ago. de 2016 · La delegazione è un'operazione giuridica che può presentarsi in due forme: la delegazione di pagamento (o "delegatio solvendi"), che si ha quando il debitore assegna al creditore un nuovo...

    • L’Accollo
    • La Struttura Del Contratto
    • La Natura Giuridica Del Contratto
    • L’Espromissione
    • La Disciplina Codicistica
    • La Delegazione
    • Le Distinzioni

    L’accollo è uno dei contratti che rientrano nel fenomeno della successione a titolo particolare nel debito, viene posto in essere tra il debitore (accollato) e un terzo (accollante) con il quale lo stesso si assume un debito del primo verso un creditore (accollatario). L’accollo è disciplinato dall’articolo 1273 del codice civile.

    L’accollo, al pari dell’espromissione, ha come causa quella di assumersi un debito altrui. Mentre con l’espromissione questa funzione viene realizzata all’esito di un accordo tra il terzo e il creditore, nell’accollo l’accordo si ha tra il terzo e il debitore originario. È possibile, per il creditore, aderire alla convenzione tra debitore e terzo, ...

    Secondo la dottrina dominante, l’accollo non sarebbe, a differenza dell’espromissione, un contratto autonomo, dovrebbe sempre essere conseguito in un più ampio contratto del quale sarebbe una semplice clausola. La tesi, comunque, non viene sempre accolta. Se la funzione di assumersi il debito altrui regge, non si vede per quale ragione si debba con...

    L’espromissione è il negozio giuridico con il quale un terzo, detto espromittente, si obbliga a pagare nei confronti del creditore, detto espromissario, quanto dovuto dal debitore, detto espromesso, senza suo incarico.

    Nell’ordinamento italiano, l’espromissione è disciplinata dall’articolo 1272 e seguenti del codice civile ed è retta dalla funzione di assumersi un debito altrui. Elemento essenziale dell’espromissione è la spontaneità, conseguente all’atto di liberalità del terzo, che assume su di sé l’obbligazione senza incarico da parte del debitore. Questo vale...

    La delegazione è l’incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce a un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare a un terzo, detto delegatario. È una forma di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo. La sua disciplina giuridica è contenuta agli articoli 1268-1271 del codice civile.

    La delegazione si distingue in attiva e passiva. Si ha delegazione attiva quando il delegante è creditore del delegato e dispone del suo diritto di credito imponendogli di adempiere una prestazione o di obbligarsi a favore del delegatario. L’adempimento o l’oggetto dell’obbligazione non potrà essere superiore al valore dell’obbligazione tra delegan...

  2. La delega (o delegazione), nel diritto amministrativo italiano, è il provvedimento amministrativo con cui un'autorità amministrativa, quando la legge le attribuisce espressamente questa facoltà, sostituisce a sé un'altra autorità, nell'esercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza.

  3. delegazione. delegazióne s. f. [dal lat. delegatio - onis ]. – 1. L’atto con cui si delega. In partic.: a. Nel diritto privato, forma di negozio mediante il quale un debitore ( delegante) assegna al suo creditore ( delegatario) un nuovo debitore ( delegato ), il quale si obbliga verso il creditore delegatario. b.

  4. it.wikipedia.org › wiki › DelegazioneDelegazione - Wikipedia

    La delegazione è l'incarico che un soggetto, detto delegante, conferisce a un altro soggetto, detto delegato, di pagare o di promettere di pagare a un terzo, detto delegatario. È una forma di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo.

  5. La delegazione (art. 1268 e segg. cod. civ.) è istituto giuridico complesso nel quale si saldano tre rapporti giuridici obbligatorî tra delegante e delegatario, tra delegante e delegato, delegato e delegatario, il cui intimo collegamento è preordinato al fine di creare un nuovo rapporto obbligatorio (delegato-delegatario) normalmente in ...

  6. Delegazione. Delegazione apostolica (d. int.). Organo della Santa Sede istituito all’estero per l’espletamento di compiti di rappresentanza. Più specificamente la Delegazione ha il compito di verificare l’esistenza delle condizioni necessarie per l’allacciamento di stabili rapporti diplomatici tra Santa Sede e lo Stato presso la quale è inviata.